L’ IMPORTANZA DELLA PERIZIA FORENSE

di Alessandro Sigismondi  

La perizia, quale “mezzo di prova”, rappresenta una delle fonti di convincimento del giudice,sia nell’ambito penale, che in quello civile, il magistrato può richiedere l’intervento di un esperto che, attraverso le sue specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, consenta al giudice medesimo di acquisire elementi idonei al raggiungimento della verità.

 Il perito deve, in via principale, essere scelto negli appositi albi (art. 221, c.p.p co. 1); solo in subordinate (con motivazione specifica del giudice in ordine alla scelta: art. 67,c.p.p  co. 4, att.) può essere scelto tra persone fornite di particolari competenze nella disciplina non iscritte negli albi. In questo caso – possibilmente – deve trattarsi di persona che svolge attività professionale in un ente pubblico (art. 67, c.p.p co. 3, att.). Il codice di procedura penale dedica alla perizia ed alla consulenza tecnica un limitato numero di norme, per lo più contenute negli artt. 220 e seguenti (Libro III, dedicato alle Prove, Titolo II dedicato ai Mezzi di prova ed infine Capo VI, intitolato semplicemente “Perizia”). Non di rado, tuttavia, si verifica che, pur essendo ancora in corso le indagini preliminari, si renda necessario ricorrere alla perizia; ciò avviene nelle forme dell’incidente probatorio (disciplinato dagli artt. 392 e seguenti c.p.p.), con nomina, di un perito, da parte del Giudice per le indagini preliminari. Il perito compie un’indagine, a conclusione della quale esprime un giudizio scientifico, tecnico o artistico che costituisce la struttura di una prova critica attorno al fatto oggetto dell’imputazione. Si può quindi  inquadrare la perizia in una categoria più ampia di accertamenti che richiedono specifiche competenze: cognizioni e capacità tecniche, cioè, che non sono proprie dell’autorità giudiziaria (la cui competenza specifica è costituita dalla conoscenza della legge) e non sono comunque vincolanti per il giudice per formare il proprio convincimento, infatti può disattenderle se sussistono adeguate ragioni, ma esse, per la loro natura tecnica, hanno notevole forma di convincimento e quindi si pongono come prova (certa) dei fatti accertati dal perito. La consulenza giudiziaria può anche prevedere l’intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP ). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale, una parte in causa, conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice CTU nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto. Il Consulente Tecnico di Parte (CTP), svolge un ruolo fondamentale, in quanto, forte della propria professionalità, supporta l’avvocato della parte in causa nel rilevare i fatti favorevoli alla stessa e li valorizza supportandoli con le proprie tesi.La normativa di riferimento è la legge 7 dicembre 2000, n. 397 “Disposizioni in materia di indagini difensive”  che individua l’ambito della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia,il primo comma ,prevede che quando non è stata disposta perizia i CT nominati dalle parti possano esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie.  Il consulente tecnico non solo può essere autorizzato a visionare quanto ha costituito oggetto di accertamento peritale, ma  anche ad esaminare quel materiale a disposizione dell’autorità giudiziaria che non abbia ancora costituito oggetto di perizia al fine di presentare al giudice una autonoma valutazione idonea a supportare le argomentazioni della parte.  In particolare l’articolo 233, comma 1 bis c.p.p.  -«Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di parte CTP ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire nelle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto..» -da un lato prevede per il CT P la facoltà  di visionare il materiale posto sotto sequestro, dall’altro gli conferisce il potere di visionare l’oggetto delle ispezioni già eseguite dall’autorità giudiziaria. Quello che ho citato è la legge ma, nella realtà molto spesso questo non avviene, specialmente quando il CTU nominato appartiene alle forze dell’ordine,e ci sono casi attuali dove il perito a cui è stato conferito l’incarico di ulteriore perizia in un “incidente probatorio” sia appartenente alle stesse forze dell’ordine che hanno eseguito l’indagine. Alcune perizie specie su indagini informatiche necessitano di conoscenze molto approfondite e non è detto che il CTU solo perché appartenga alle forze dello stato e faccia indagini informatiche di livello normale e si occupi di propaganda del proprio reparto presso le scuole,presentando corsi informativi sulla “navigazione sicura” attraverso i mezzi di comunicazione ,abbia una visione approfondita di tutti i risvolti informatico forensi e sia in grado di esplicare la perizia.Le perizie forensi sono molto importanti perché posso determinare l’andamento del processo e perizie non corrette o incomplete potrebbero condannare un innocente.Facendo un esempio :è successo che in un procedimento penale svolto in una procura Italiana, il giudice (G.U.P) abbia incaricato un CTU, appartenente ad un organo dello stato dello stesso compartimento ,ma città diversa, dei suoi colleghi che hanno eseguito l’indagine iniziale .Ci viene spontaneo pensare che la perizia non possa essere imparziale poiché il CTU non può contraddire l’operato di colleghi con cui ha rapporti di lavoro e quindi ricalchi la perizia già eseguita in sede d’indagine. Ma se il GUP richiede una ulteriore perizia su materiale già periziato, vuol dire che il giudice vuole dei chiarimenti per poter formulare un giudizio ma se, il  il CTU non dovesse essere in grado di questo incarico il suo lavoro sarebbe  solo  una “perdita di tempo” e un’inutile spesa di giustizia ,potremmo considerarlo come un “illecito guadagno” che grava sulle casse dello stato ,in questo  momento particolare di ristrettezza economica,e non solo sarebbe da considerare una mancanza di correttezza nei confronti di indagati in attesa di questa perizia per essere assolti o condannati. In questo procedimento è stato nominato anche un perito di parte,(CTP) il quale non è stato minimamente informato dell’andamento della perizia da parte del CTU,che pone delle condizioni assurde per l’analisi del materiale (scuse ridicole, orari notturni per l’analisi dei reperti ecc) Questo comportamento può essere considerato poco professionale e  può indicare solo un’insicurezza e una poca preparazione della materia ,che sarebbe messa in evidenza qualora dovesse confrontarsi con un altro professionista. Pensando che solo perchè  lavora per lo stato la sua relazione non può essere messa in discussione, ma come illustrato precedentemente  “la prova” può essere contestata  fino al raggiungimento della verità .Questo esempio è solo una piccola parte nel mondo delle perizie  dove molto spesso gli incarichi sono conferiti a graduati  che si improvvisano consulenti, solo per qualche nozione in più acquisita sul campo e per “sentito dire” che con le loro conclusioni “superficiali” danno un peso non equo all’indagine. I requisiti fondamentali per il corretto espletamento di un incarico da CTU  riguardano la provata preparazione professionale (laurea,corsi di specializzazione ecc) nonché la conoscenza della procedura giudiziaria, da parte dell’incaricato, il tutto per la ricerca della verità rispettando l’aspettativa delle parti .Il perito tecnico forense è una figura sempre più importante nei processi sia civili che penali, come risulta anche dalla cronaca quotidiana dei casi più eclatanti emerge chiaramente l’importanza ricoperta dal consulente tecnico le cui perizie rappresentano molto spesso il fulcro dell’intero dibattimento processuale nonché la sua chiave di svolta Il consulente tecnico d’ufficio o perito del tribunale svolge un ruolo importantissimo, in special modo quando l’esito della Causa è legato alla corretta valutazione e rappresentazione dei vari aspetti tecnici. Essere rappresentati da un consulente tecnico di parte (CTP) con le capacità e conoscenze appropriate è il vero punto di svolta a cui si vuole far volgere la consulenza tecnica d’ufficio, questo molto spesso va al di là anche delle capacità giuridiche del proprio legale, è dunque l’unica possibilità di vedere accolte le proprie tesi da parte del CTU prima e poi dal Giudice, di poter manifestare in modo corretto le proprie ragioni, di poter in fine giungere ad una Sentenza favorevole .Un buon tecnico non sempre sa essere anche un buon perito forense (CTU), un CTP deve conoscere molto bene la materia del contendere, ma anche soprattutto avere esperienza nel campo giuridico e conoscere bene le regole con cui si svolgono le CTU, i ruoli e le mansioni del Collegio Peritale, le norme comportamentali da tenere, le istanze e le richieste da proporre al Consulente del Giudice.

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